La semplice presenza in un edificio di più scale e più androni non è di per sé sola sufficiente a far ritenere la piena autonomia e indipendenza strutturale e funzionale delle relative porzioni immobiliari rispetto alla rimanente parte dell’intera opera edilizia, ove solo si tenga conto che funzione della scala è anche quella di consentire l’accesso al tetto o al lastrico solare comuni all’interno dell’edificio, e che l’androne non da accesso solo alla scala, ma anche ai muri perimetrali, anch’essi comuni all’interno dello stabile condominiale.
Cassazione sent. n. 10483 del 21.05.2015