L’eventuale rispetto dei limiti previsti dalla legge non può fare considerare, senz’altro, lecite le immissioni sonore, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi in relazione alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudine degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia da quel complesso di suoni di origine varia e spesso non identificabile, continui e caratteristici del luogo, sui quali vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi.
Cassazione sent. n. 9660 del 12.05.2015